quella branca del diritto pubblico che disciplina tutti i fatti astrattamente sussumibili in una fattispecie di reato.
A differenza del diritto civile, campo di regolamentazione dei rapporti tra privati, la scienza giuspenalistica si occupa di individuare la risposta sanzionatoria e repressiva alle condotte ritenute illecite da parte dell’ordinamento.
Il moderno diritto penale del “fatto” è governato da quattro fondamentali principi: principio di legalità, materialità, offensività e colpevolezza: nullum crimen sine lege, actione, iniuria, culpa.
Antecedente logico e cronologico di tutti i citati principi è il principio di legalità, secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto di reato che non sia espressamente previsto dalla legge come tale: il brocardo nullum crimen sine lege,
coniato dal criminalista tedesco Feuerbach nei primi anni dell’Ottocento, è stato cristallizzato nell’art. 1 del Codice Zanardelli del 1889 per confermarsi, con immutata definizione medesima collocazione topografica, nel codice Rocco del 1930.
In un ordinamento di matrice liberale e democratica non poteva che affermarsi anche il principio di materialità che, contrapponendosi ai sistemi totalitari incentrati sulla repressione della nuda cogitatio, sospinge il legislatore a ritenere penalmente rilevanti solo quelle condotte estrinsecantesi in fatti materiali, percepibili ai sensi, lasciando dunque impunite le semplici intenzioni.
Il principio di offensività, invece, è quel principio in virtù del quale per essere perseguibile penalmente una condotta illecita, questa deve pur sempre recare un danno, inteso quale nocumento
effettivo o potenziale, al bene-interesse che la norma intende tutelare: se una condotta, ex se illecita, non si rivela minimamente offensiva, allora una risposta sanzionatoria non ha ragion d’esservi, ma tanto sarà oggetto di scrutinio da parte del giudicante.
Infine, allontanandosi dal sistema passato incentrato sulla responsabilità oggettiva, che riteneva responsabile un soggetto sulla base del mero nesso causale tra condotta ed evento, il nostro ordinamento ha coniato il principio di colpevolezza che restringe lo spazio dell’illecito penale ritenendo penalmente rilevanti solo quelle condotte riconducibili psicologicamente ad un soggetto.
Quindi, “La responsabilità penale è personale” (art. 25 Cost.), o meglio, la responsabilità penale è responsabilità colpevole: nullum crimen sine culpa.