La questione scaturisce da una sospensione avvenuta nella vigenza della prima versione del D.L. n. 44/2021 in danno di un impiegato non avente la qualità di operatore sanitario.
Tra le eccezioni formulate, v’erano, appunto, quelle connesse al difetto delle condizioni soggettive (qualità di sanitario) ed oggettive (non operante in ambito sanitario).
V’erano anche altre eccezioni, anche di carattere formale e procedurale, ed in subordine quella, insuperabile ad avviso dello studio, d’illegittimità costituzionale delle norme laddove si fosse ritenuto applicabile al lavoratore l’obbligo vaccinale.
Nelle more del giudizio il lavoratore si ammalò di Covid e fu reintegrato dall’azienda. All’udienza successsiva si dichiarò di non avere più interesse, ma l’azienda chiese la condanna alle spese di lite per c.d. soccombenza virtuale.
Pubblichiamo, pertanto, l’ordinanza che, sia pur sotto il solo profilo della soccombenza virtuale, ha accolto il ricorso ex art. 700 cpc di un lavoratore che non ha inteso vaccinarsi.
POTETE SCARICARLA IN QUESTO LINK