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BICI ELETTRICHE CON PULSANTE START ASSIST: NON VIOLANO LA LEGGE! (SENTENZA INTEGRALE)

All’esito di un complicato e difficile giudizio di appello, lo Studio Legale Sparti, in persona dell’Avv. Vincenzo Sparti, ha visto accogliere le proprie tesi dal Tribunale di Palermo in ordine alla non equiparabilità delle bici elettriche dotate di pulsante “start assist” ai ciclomotori per i quali valgono, invece, normative rigorose in ordine a: obbligo assicurativo, obbligo di casco, obbligo di targa, e altri.

Il Tribunale, pertanto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, ha annullato tutti i verbali ingiustamente elevati dalla polizia municipale di Palermo alla conducente in forza dell’errata assimilazione del mezzo ad un ciclomotore.

Secondo il giudice monocratico, “la pronuncia del giudice di pace si fonda su un presupposto errato, ovvero che il mezzo condotto dall’appellante fosse qualificabile come ciclomotore e pertanto soggetto alle norme del codice della strada per la circolazione dei ciclomotori”.
Il consulente incaricato dal tribunale ha accertato, invece, che il veicolo in esame è munito di un dispositivo “start assist” che consente l’accensione del veicolo senza l’ausilio dei pedali e altresì il raggiungimento della velocità massima di 6 chilometri orari. Raggiunta tale velocità perde qualsiasi funzione, non consentendo, infatti, al veicolo di accelerare ulteriormente.

Più in particolare, al fine di dare dei riferimenti normativi, secondo la tesi di questo studio legale, usando le parole della finale memoria di replica, “Il Comune non riesce a spiegare in maniera convincente (superando anche il parere tecnico del CTU) perché la combinazione del pulsante fino a 6 km/h con i pedali assistiti determini l’automatico assoggettamento alla normativa rigorosa dei ciclomotori, specie in considerazione della previsione di cui al n. 8 (da combinarsi con il n. 1) dell’art. 1 del D.M. 31.1.2003 lett. B: “nè ai loro componenti o entità tecniche, salvo che non siano destinati a far parte di un veicolo cui si applica il presente decreto.
L’acceleratore fino a 6 km/h rientra, per stessa ammissione del Comune, nei veicoli elettrici in uso a bambini ed invalidi, cui non si applica il D.M.
In punto di logica e di interpretazione ne consegue che se il componente è un acceleratore oltre i 6 km/h (e cioè non destinato ai veicoli del presente decreto), il veicolo che lo possiede sfugge all’applicazione del D.M. Se, invece, il componente non fa superare i 6 KM/h, rientrando, quindi, nell’ambito delle previsioni del D.M., il veicolo che lo possiede rientra senz’altro nel D.M.”

Ad ogni modo per la piena comprensione dei fatti, rendiamo disponibile la sentenza del Tribunale che potete scaricare a questo indirizzo.

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Restiamo a disposizione nei confronti di colleghi e di cittadini, ed inviamo un cordiale saluto.

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