Ad affermarlo è il Consiglio di Stato che, nella sentenza n. 3227/2019, ha ribadito che le condanne dell’extracomunitario in materia di stupefacenti sono, in mancanza di legami familiari, che impongano la valutazione discrezionale comparativa di cui all’art. 5, comma 5, ultimo periodo, t.u. 25 luglio 1998, n. 286, automaticamente ostative al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, qualunque sia la pena detentiva riportata dal condannato e non rilevando la concessione della sospensione condizionale, ai sensi del chiaro disposto dell’art. 4, comma 3, t.u. n. 286 cit., e ciò per il grave disvalore che il legislatore attribuisce, “a monte”, ai reati in questione ai fini della tutela della sicurezza pubblica.
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 20 maggio 2019 n. 3227