La Corte di Cassazione ha statuito che, ferma restando la necessità di un rigoroso accertamento medico- legale (da compiersi in base a criteri oggettivi), la sussistenza dell’invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto che non sia documentata da un referto strumentale per immagini. Dunque, è da escludere un automatismo che vincoli, sempre e comunque, il riconoscimento dell’invalidità permanente ad una verifica di natura strumentale.
Cassazione civile sentenza 18 aprile 2019, n. 10816.