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IMPROCEDIBILITA’ RICORSO PER CASSAZIONE PER OMESSA O IRREGOLARE ATTESTAZIONE CONFORMITÀ DELLA DECISIONE IMPUGNATA NOTIFICATA A MEZZO PEC- LIMITI

La Suprema Corte di Cassazione, in caso di deposito della copia analogica della sentenza impugnata, notificata a mezzo pec dalla controparte, priva dell’attestazione di conformità o con attestazione non sottoscritta dal difensore, ha più volte statuito che “In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell’art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest’ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico” (Cfr. tra le tante Cass. civ. Sez. VI Ord., 22/12/2017, n. 30765).

Le Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul diverso caso in cui l’omessa o irregolare attestazione di conformità riguardi non la sentenza impugnata ma il ricorso per cassazione notificato a mezzo PEC, ha statuito che: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 82 del 2005. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio” (Cass. civ. Sez. Unite Sent., 24/09/2018, n. 22438) . 

Recentemente le Sezioni Unite (chiamate nuovamente a pronunciarsi per stabilire se, in assenza nel fascicolo di copia autentica della sentenza impugnata, che risulti essere stata notificata a mezzo PEC e tempestivamente depositata agli atti appunto priva dell’attestazione di conformità, senza il disconoscimento da parte del controricorrente della conformità della suddetta copia all’originale telematico, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile, in conformità con il suddetto orientamento espresso da Cass. n. 30765 del 2017 o se, invece, debba pervenirsi ad una diversa soluzione sulla base della successiva Cass. SU 24 settembre 2018, n. 22438, ove sono stati indicati i presupposti per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per cassazione notificato come documento informatico nativo digitale e depositato in copia non autenticata, affermandosi importanti principi innovativi al riguardo) hanno statuito che: “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della legge n. 53 del 1994 oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l’applicazione della sanzione dell’improcedibilità ove l’unico controricorrente o uno dei controricorrenti (anche in caso di tardiva costituzione) depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli ex art. 23, comma 2D.Lgs. n. 82 del 2005. Invece, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità, il ricorrente ha l’onere di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio nell’ipotesi in cui l’unico destinatario della notificazione del ricorso rimanga soltanto intimato (oppure tali rimangano alcuni o anche uno solo tra i molteplici destinatari della notifica del ricorso) oppure comunque il/i controricorrente/i disconosca/no la conformità all’originale della copia analogica non autenticata della decisione tempestivamente depositata. Tali principi si applicano all’ipotesi di tempestivo deposito della copia della relata della notificazione telematica della decisione impugnata – e del corrispondente messaggio PEC con annesse ricevute – senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della citata legge n. 53, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa” (Cass. civ. Sez. Unite, 25/03/2019, n. 8312)

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