L’art. 5 della L. n. 898 del 1970 (disciplinante l’ammontare dell’assegno divorzile, come intrpretato dalle recenti pronunce della cassaziuone) si applica soltanto ai giudizi di divorzio ancora pendenti al momento della pubblicazione di Cass., SU, n. 18287 del 2018, e non attiene ai procedimenti di revisione ex art. 9.